Statuto

Statuto Associazione del Popolo della Sinistra

Art. 1

Costituzione E’ costituita l’Associazione del Popolo della Sinistra. Associazione volontaria e senza fini di lucro, con sede in via Unità d’Italia 21-66030 Frisa Chieti. 

 

Art. 2

Principi fondamentali L’Associazione del Popolo della Sinistra è un’Associazione Autonoma, Democratica ed Indipendente che afferma la centralità del cittadino nella vita politica, economica e sociale. L’Associazione, affonda le proprie radici nella storia della sinistra europea e mondiale. La rivoluzione francese,la rivoluzione sovietica, la guerra antifascista,le guerre di liberazione nazionale ed anticoloniali, le battaglie per l’emancipazione dei lavoratori, il superamento delle discriminazioni sociali, razziste o di sesso. L’affermazione di nuovi diritti civili, la difesa dell’ambiente naturale e per una nuova educazione ecologica. Il progresso dell’umanità è una lotta tra la destra, conservatrice di privilegi, e la sinistra, che si batte, per il loro superamento. Ovunque, c’è una oppressione, una ingiustizia, c’è bisogno della sinistra. Una sinistra di popolo che sa’ innalzare al vento le bandiere dell’uguaglianza, della solidarietà e della libertà! 

 

Art. 3

Scopi e attività L’Associazione si prefige di organizzare i cittadini di sinistra per farli partecipare alla vita politica, economica e sociale. L’Associazione promuove attività che favoriscono la conoscenza, l’elevamento culturale e il rafforzamento della coscienza politica dei cittadini di sinistra. L’Associazione definisce, con le modalità previste dallo statuto, la propria linea politica, le scelte programmatiche e quelle organizzative. 

 

Art. 4 

Adesione all’Associazione Possono iscriversi all’Associazione tutti i cittadini che abbiano compiuto i 18 anni di età e che per orientamento politico e culturale ritengono di appartenere a quella parte della popolazione che si colloca a sinistra. La richiesta di iscrizione deve pervenire al Presidente, l’ammissione è decisa dalla Direzione.L’iscrizione è gratuita. L’iscritto può sostenere le attività dell’Associazione con versamenti liberali, una tantum o periodici e anche con lasciti testamentari.L’iscritto a norma di regolamento, approvato dalla Direzione, può essere chiamato a sostenere il bilancio dell’Associazione,con una contribuzione diretta e/o con un lavoro di raccolta fondi. 

 

Art. 5 

I diritti e i doveri dell’iscritto Ogni iscritto all’Associazione ha il diritto: a- di partecipare all’attività e alle decisioni dell’Associazione intervenendo nelle assemblee; b- di esprimere e sostenere le proprie idee in rapporto all’elaborazione della linea politica e programmatica dell’Associazione; c- di esercitare il diritto di voto per eleggere gli organismi dirigenti e i delegati ai congressi dell’Associazione; d- di presentare la candidatura per organismi dirigenti o delegato a congressi dell’Associazione. Ogni iscritto all’Associazione ha il dovere: a- intervenire nelle assemblee; b- svolgere attività di informazione sulla politica e sul programma di attività dell’Associazione; c- partecipare alla vita politica, economica e sociale con lealtà, comportandosi con spirito di solidarietà e coerenza con gli ideali di giustizia, uguaglianza e libertà; d- non recare con il proprio comportamento un danno all’immagine, alla credibilità e all’unità dell’Associazione; e- gli iscritti, che a norma del regolamento approvato dalla Direzione, sono tenuti a contribuire al bilancio debbono, con regolarità, versare le quote spettanti, come stabilito dal Presidente, pena l’esclusione dall’Associazione; f- rispettare e far rispettare lo statuto. 

 

Art. 6 

Le sanzioni disciplinari Le sanzioni disciplinari sono: a- il richiamo; b- la rimozione dalla carica; c- la sospensione temporanea dall’Associazione; d- l’espulsione. Nei casi di violazione delle norme statutarie dell’Associazione, il Presidente è tenuto ad adottare nei confronti del responsabile, secondo la gravità del caso, la sanzione ritenuta necessaria, che è immediatamente esecutiva.L’iscritto che ha ricevuto una sanzione può ricorrere, chiedendone la revoca, alla Direzione e successivamente al Comitato Centrale, che decide definitivamente. 

 

Art. 7 

Patrimonio e Bilancio Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da: – contributi obbligatori degli iscritti, così come da regolamento approvato dalla Direzione; – proventi di campagne raccolta fondi; – versamenti liberali; – lasciti testamentari; – ogni altro provente derivante da contributi di persone fisiche, giuridiche ed enti pubblici. Tutte le entrate nei bilanci di Gruppo locale, Sezione e Comitato Centrale, debbono pervenire da attività lecite, nel pieno rispetto delle leggi, e non compromettere, i valori morali dell’Associazione. Il patrimonio dell’Associazione, deve essere usato per il funzionamento della stessa e per il raggiungimento degli scopi sociali. L’iscritto o l’ex iscritto non può, per nessuna ragione, accampare diritti al rimborso di quanto versato o su quote del patrimonio dell’Associazione. Avanzi di gestione, vanno utilizzati, esclusivamente, nei bilanci degli esercizi successivi. I bilanci di previsione vanno approvati entro dicembre dell’anno precedente e i bilanci consuntivi entro aprile dell’anno successivo. I bilanci sono annuali. 

 

Art. 8 

Organizzazione dell’Associazione Gruppo locale; Sezione; Comitato centrale. 

 

Art. 9 

Gruppo locale Il Gruppo locale è l’organizzazione di base dell’Associazione. Comprende tutti gli iscritti di un territorio. Viene costituita con deliberazione della Direzione. Si occupa di tutte le questioni di interesse locale nell’ambito della linea politica e di programma dell’Associazione. Contribuisce alla vita dell’Associazione realizzando i compiti che gli vengono affidati. Partecipa alla definizione delle scelte.L’assemblea del Gruppo locale è l’istanza fondamentale di partecipazione e decisione dell’iscritto all’Associazione. L’assemblea del Gruppo locale viene convocata , dal suo Presidente, almeno due volte l’anno, o su richiesta di un terzo degli iscritti. Ravvisandone la necessità,può essere convocato, dal Presidente di Sezione, o dal Presidente dell’Associazione. L’assemblea del Gruppo locale discute e delibera su documenti che gli vengono sottoposti,e/o su documenti di propria autonoma iniziativa, inoltre, di norma, ogni tre anni, elegge il proprio Presidente e il Direttivo e su proposta del Presidente una Segreteria. Vota i delegati ai congressi di Sezione e dell’Associazione. Il Gruppo locale ha una propria autonomia economica. 

 

Art. 10

 La Sezione La Sezione è costituita da tutti i Gruppi locali esistenti in un territorio. E’ istituita con deliberazione del Comitato Centrale, organizza e dirige l’attività della Associazione nel territorio di competenza. Il Congresso di sezione è costituito dai delegati eletti con il voto di tutti gli iscritti del territorio di competenza, viene convocato, di norma, ogni tre anni dal Comitato di Sezione o ravvisandone la necessità dalla Direzione dell’Associazione.Nella decisione di convocazione deve essere stabilito il numero dei delegati da eleggere. Il Congresso di Sezione discute ed approva documenti politici e programmi di attività della Sezione. Elegge il Presidente della Sezione e il Comitato di Sezione.Il Comitato di Sezione elegge al suo interno il Direttivo e, su proposta del Presidente, una Segreteria. La Sezione ha una propria autonomia economica. 

 

Art. 11

 Il Congresso dell’Associazione L’istanza suprema dell’Associazione è il Congresso. Il Congresso dell’Associazione è costituito dai delegati eletti con il voto degli iscritti. Esso è convocato dal Comitato Centrale, di norma, ogni tre anni, o dalla richiesta di almeno un terzo degli iscritti.Il Comitato Centrale può convocare il Congresso anticipato motivandone le ragioni per esigenze politiche e/o organizzative.Il Comitato Centrale, nel convocare il Congresso, decide, il numero dei delegati che gli iscritti debbono eleggere. Inoltre, propone, agli iscritti, un documento politico; il programma di attività e le eventuali proposte di modifica statutarie.Il Congresso, in apertura, decide il calendario e l’organizzazione dei suoi lavori. Il Congresso discute ed approva i documenti politici, il programma di attività e le eventuali modifiche statutarie.Elegge il Presidente e il Comitato Centrale.

 Art. 12

 Il Comitato Centrale Il Comitato Centrale è il massimo organo di direzione e di decisione dell’Associazione.Esso determina gli indirizzi fondamentali e gli obiettivi dell’attività, ne verifica l’attuazione e ne risponde collegialmente al Congresso. Esamina e decide definitivamente su ricorsi per sanzioni disciplinari. Si riunisce convocato dal Presidente, di norma ogni tre mesi, o su richiesta di un terzo dei suoi membri.Elegge nel proprio seno una Direzione e su proposta del Presidente una Segreteria. Nel caso di dimissioni o comunque cessazione dalla carica del Presidente, viene convocato dalla Segreteria ed elegge un Presidente che resta in carica fino al Congresso. 

 

Art. 13

 La Direzione La Direzione esamina e decide le questioni più importanti dell’attività corrente e, in conformità agli orientamenti stabiliti dal Comitato Centrale, dirige il lavoro dell’Associazione e ne controlla la realizzazione. La Direzione: esamina e decide sulle richieste di adesione all’Associazione; una volta l’anno, esamina e decide sul rinnovo delle adesioni; delibera la costituzione di Gruppi locali; esamina e decide sui ricorsi per provvedimenti disciplinari; ravvisandone la necessità, convoca congressi di sezione. La Direzione discute e approva, ogni anno, il bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione. Stabilisce le entrate di competenza del bilancio Centrale, delle Sezioni e dei Gruppi locali. La Direzione, approva un regolamento che stabilisce il contributo degli iscritti e delle strutture (Gruppi locali e Sezioni) alle entrate dell’Associazione e i criteri per l’imposizione di quote obbligatorie, che il Presidente è tenuto a far rispettare. La Direzione risponde del suo operato al Comitato Centrale. 

 

Art. 14

 La Segreteria La Segreteria è un organo esecutivo che assicura la continuità del lavoro politico ed organizzativo. Ogni suo componente riceve un incarico di lavoro dal Presidente. I membri della Segreteria vengono eletti su proposta del Presidente e possono essere sostituiti o revocati in una riunione del Comitato Centrale. I membri della Segreteria debbono godere della fiducia del Presidente e del Comitato Centrale.

 

 Art. 15

 Il Presidente dell’Associazione Il Presidente dell’Associazione è membro di diritto della Segreteria, della Direzione e del Comitato Centrale. Il Presidente convoca e presiede le riunioni della Segreteria, della Direzione e del Comitato Centrale. Il Presidente assicura la continuità di direzione dell’Associazione. Coordina il lavoro della Segreteria. Garantisce il collegamento tra le varie istanze dell’Associazione. Decide sulle questioni demandate dagli organismi di direzione. Vigila ed assicura la corretta esecuzione delle decisioni. Il Presidente, ha il potere di nominare Segretari per la fase di costituzione o per riorganizzare gruppi locali o sezioni, dandone comunicazione, nella prima riunione del Comitato Centrale. E’ garante dell’unità dell’Associazione, adottando le misure e le decisioni opportune previste dallo statuto per salvaguardarne la compattezza politica ed organizzativa. Il Presidente è responsabile dell’andamento economico dell’Associazione. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed è investito dei più ampi poteri di normale e straordinaria amministrazione. 

 

Art. 16 

Metodo di voto I documenti, in tutte le istanze dell’Associazione, sono posti in votazione palese, per alzata di mano o per appello nominale, la scelta spetta al Presidente dell’assemblea. I delegati ai congressi sono eletti con voto segreto con i voti espressi nelle assemblee dei Gruppi locali.Possono essere votati solo i candidati proposti nelle assemblee. Ai fini della elezione dei delegati, le candidature, di Presidente di Sezione, o di Presidente dell’Associazione, e di delegati, debbono essere presentate, in assemblea, prima di essere poste in votazione. I candidati delegati possono dichiarare di sostenere un candidato presidente al fine di partecipare alla ripartizione proporzionale dei seggi non assegnati. Il Presidente dell’assemblea, redige la lista, la rende nota ad ogni elettore ed avvia le operazioni di voto. Ogni elettore può votare scrivendo sulla scheda il nome di un candidato Presidente e il nome di un candidato Delegato. Dividento i votanti per i seggi da assegnare si ottiene un quorum. Tutti i candidati delegati che hanno raggiunto il quorum sono eletti. I seggi ancora da assegnare si ripartiscono in modo proporzionale sulla base dei voti dei candidati presidenti. Sono eletti, dopo i candidati presidenti, i candidati, che hanno dichiarato il sostegno, tenendo conto della graduatoria dei voti riportati. Il Direttivo di Gruppo locale, nel caso, di un numero di candidati pari ai componenti da eleggere, può essere eletto per acclamazione unanime, altrimenti, si procede, come per il Comitato di Sezione, il Direttivo di Sezione, il Comitato Centrale e la Direzione, con voto segreto, diretto e nominativo. Sono eletti i candidati che riportano il maggior numero dei voti, chi non raggiunge la maggioranza assoluta dei votanti, non è eletto, nel caso, l’organismo avrà un numero inferiore di componenti, rispetto a quello stabilito. I presidenti di Gruppo locale, di Sezione e dell’Associazione sono eletti a scrutinio segreto, con la maggioranza assoluta dei votanti. Se nella prima votazione non si raggiunge la maggioranza richiesta, si procede ad una nuova votazione con i candidati che hanno riportato voti. In mancanza della maggioranza richiesta si procede nella ripetizione del voto eliminando dai candidati, ogni volta, il meno votato. 

 

Art. 17 

Componenti Organismi Dirigenti In tutte le istanze dell’Associazione bisogna tener conto della funzione democratica e dell’efficienza operativa degli Organismi Dirigenti. Le assemblee elettive decidono il numero dei componenti dell’organo da eleggere entro i limiti massimi consentiti. Per il Direttivo di Gruppo locale, un terzo degli iscritti e comunque il limite massimo di 111 componenti, come per il Comitato di sezione e per il Comitato centrale. Anche le segreterie vanno contenute nel numero massimo di 11 componenti.Da tenere presente che nel numero massimo vanno compresi i presidenti che ne fanno parte di diritto.

 

 Art. 18 

Continuità di Direzione Ogni Organo di direzione della Associazione cessa la propria funzione alla proclamazione di elezione del nuovo Organo che lo sostituisce. Art. 19 Disposizioni finali Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia. 

 

Art. 20 

Norma Transitoria L’Associazione, dalla costituzione al suo primo congresso, sarà diretta, dagli organi nominati nell’atto costitutivo.In presenza di ragioni politiche ed organizzative, il Presidente, potrà invitare alle riunioni del Comitato Centrale, iscritti che avranno diritto di parola, ma non di voto. 

 

Art. 21 

Scioglimento Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato, con la maggioranza qualificata dei due terzi, dei delegati del congresso. Nel caso, il congresso, nomina un collegio di tre liquidatori, che avranno il compito di portare a compimento tutte le attività collegate allo scioglimento. I beni, che eventualmente residueranno, saranno devoluti ad altre associazioni senza finalità di lucro aventi ad oggetto i medesimi ideali.